Art. 2.

      1. Nella settimana che precede la Giornata, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia degli istituti scolastici, riservano adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche, eventualmente legate alle peculiari tradizioni delle diverse aree territoriali del Paese, volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa.